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Notifica preliminare di cantieri (art. 99 D.lgs. 81/2008)

Un servizio dell'amministrazione provinciale dell'Alto Adige

Descrizione generale

Art. 99 - Notifica preliminare di cantieri

 

1.  Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

 

a)  cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;

 

b)  cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

 

c)  cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

 

2.  Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

 

3.  Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

 

Si fa presente, che per il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano l'ufficio al quale inviare l’atto è l'ufficio Tutela Tecnica del Lavoro.

 

Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99, allegato XII

 

1. Data della comunicazione;

2. Indirizzo del cantiere;

3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i);

4. Natura dell'opera;

5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i);

6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i);

7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i);

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;

9. Durata presunta dei lavori in cantiere;

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;

12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (euro).

 

Scadenze

Prima dell'inizio dei lavori

Ripartizione Lavoro

Unità organizzativa competente: 19.4. Ufficio Tutela tecnica del lavoro

Indirizzo: Palazzo 12, Via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 41 86 40
Telefono: 0471 41 86 41
Fax: 0471 41 86 59
E-mail: tutela-tecnica-lavoro@provincia.bz.it
Website: http://www.provinz.bz.it/lavoro

Persona/e da contattare: Marilena Trevisan

Orario d'ufficio:

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Giovedì: dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30

(Ultimo aggiornamento: 02.03.2010)